STATUTO ASSOCIAZIONE MASSIMO CANOSCI ONLUS TITOLO I Denominazione - Sede - Durata Art. 1 E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Massimo Canosci ONLUS". L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. L’acronimo ONLUS è utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico Art. 2 L'associazione ha sede legale in Sansepolcro, via Trebbio 88. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Art. 3 L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata. TITOLO II Scopo ed oggetto Art. 4 L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione Massimo Canosci Onlus nasce con l'obiettivo di trasmettere l'insegnamento morale e spirituale di Massimo Canosci fondato sulla ricerca costante di una giustizia condivisa e riferita ad ogni aspetto dell'umanità in funzione del messaggio cristiano più autentico. L'Associazione Massimo Canosci Onlus promuove la realizzazione di attività rivolte ai giovani. L'obiettivo è l’impegno volto alla crescita di persone consapevoli, attraverso la scoperta delle potenzialità di ciascuno e delle differenze di ognuno. L'Associazione quindi concorre a costruire con i giovani il valore di cittadinanza attiva e consapevole attraverso esperienze di vita reale declinate in ambiti diversi. L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati che perseguono le finalità indicate nel presente articolo quale scopo associativo. Art. 5 L’iscrizione alla società è aperta a persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea generale; essa comporta il pagamento di una quota annuale fissata dall’assemblea generale. Dopo due anni di mancato versamento della quota il socio viene considerato dimissionario. E’ garantita disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Sono garantite l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art.2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Art. 6 I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. TITOLO III Organi sociali Art. 7 Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci; - il consiglio direttivo; - il presidente; Art. 8 L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 7 giorni prima della datafissata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Sono compiti dell'assemblea: a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione; b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo; c) nominare d) accettare le richieste di adesione a socio dell’associazione; e) formulare al consiglio direttivo proposte per iniziative, progetti etc. f) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo; g) modificare lo statuto sociale e i regolamenti; h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione. Art. 9 Le assemblee sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Art. 10 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale. Art. 11 Il consiglio direttivo è costituito da n. 6 membri nominati dall’assemblea che rimangono in carica per due anni. Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un comitato esecutivo o a un direttore. Il consiglio direttivo può altresì avvalersi della collaborazione di un comitato consultivo dallo stesso nominato allo scopo di supportarlo nello svolgimento delle proprie finalità. Art. 12 Sono compiti del consiglio direttivo: a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea; b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; d) convocare le assemblee previste dallo statuto; e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; f) nominare i soci onorari; g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali; i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi; j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto. Art. 13 Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità il voto favorevole o sfavorevole del presidente determinerà rispettivamente l’esito favorevole o sfavorevole della votazione. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante. Art. 14 Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo al proprio interno. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo al proprio interno, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione. TITOLO IV Patrimonio - Esercizio sociale Art. 15 Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dalle quote associative degli associati; b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, enti, istituzioni pubbliche e private; c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati; d) da donazioni e lasciti testamentari; e) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare; f) dal complesso dei beni mobili ed immobili; g) dai proventi delle attività sociali. I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. TITOLO V Scioglimento e liquidazione Art. 16 In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificata dall’art. 8 comma 23 del D.L. 16/2012, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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